916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
I mezzi di trasporto, gli impianti, i dispositivi e le apparecchiature utilizzati per il trasporto internazionale di animali e prodotti animali devono essere mantenuti puliti e, se necessario, disinfettati.
1bis. Le partite devono essere imballate in modo tale che nessun prodotto animale o secrezione animale possa fuoriuscirne o defluirne.1
Dopo il trasporto, la paglia e gli altri prodotti agricoli simili che sono serviti da materiale d’imballaggio nonché strame e fieno provenienti da mezzi di trasporto degli animali e aeromobili devono essere portati immediatamente all’incenerimento in un impianto per lo smaltimento dei rifiuti autorizzato dal Cantone.
Footnotes
Introdotto della cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 411). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.