916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Per la carne bovina di cui all’articolo 9, al più tardi nell’azienda di destinazione si deve apporre su ogni imballaggio contenente carne la dichiarazione secondo gli articoli 3 e 5 ODAgr1in una delle lingue ufficiali.
A ogni cessione della carne bovina, nei documenti di vendita e fornitura deve essere indicata la riserva d’impiego di cui all’articolo 9 capoverso 2. Il DFI stabilisce i requisiti della riserva d’impiego.
Le parti e le sezioni derivanti dal taglio o dalla preparazione della carne bovina possono essere fornite direttamente ai consumatori soltanto da parte di aziende di vendita al dettaglio. Esse devono recare la dichiarazione di cui al capoverso 1.
La carne bovina può essere trasformata in preparati e prodotti a base di carne soltanto se tali prodotti sono forniti direttamente ai consumatori da parte di aziende di vendita al dettaglio. Essi devono recare la dichiarazione di cui al capoverso 1.
Le parti e le sezioni di carne bovina non utilizzate secondo i capoversi 3 e 4 devono essere eliminate come materiale della categoria 3 conformemente all’OSOAn2.