916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Per il transito di animali e prodotti animali verso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norvegia nonché verso l’Irlanda del Nord si applicano le condizioni d’importazione armonizzate dell’UE. Per gli animali e i prodotti animali per i quali non esistono condizioni d’importazione armonizzate dell’UE si applicano le condizioni del Paese di destinazione, purché queste ultime siano state comunicate alla Svizzera.1
Per il transito verso Paesi terzi attraverso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norvegia nonché attraverso l’Irlanda del Nord si applicano le condizioni di transito armonizzate dell’UE. Il DFI designa gli atti normativi determinanti dell’UE.2
Per il transito per via aerea direttamente da un Paese terzo a un Paese terzo si applicano le condizioni del Paese di destinazione.
Animali e prodotti animali provenienti da Paesi terzi dai quali l’importazione è vietata per ragioni di polizia sanitaria non possono essere fatte transitare.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267). ↩
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