916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Gli animali e i prodotti animali che non lasciano l’aeromobile e i prodotti animali trasbordati da un aeromobile a un altro entro 72 ore senza lasciare l’area ufficiale non devono essere condotti presso il servizio veterinario di confine per il controllo.1
Se il tempo di trasbordo per i prodotti animali eccede le 72 ore, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve comunicarlo senza indugio al servizio veterinario di confine secondo le istruzioni dello stesso.2
All’interno dell’aeroporto gli animali e i prodotti animali non possono lasciare il perimetro delimitato dall’UDSC, salvo che ne sia stato autorizzato il trasporto per via terrestre.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267). ↩
Abrogato della cifra I dell’O del 31 mag. 2024, con effetto dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267). ↩
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