916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Le partite provenienti da Paesi terzi che giungono nel territorio d’importazione e transitano direttamente verso un altro Paese terzo devono lasciare il territorio d’importazione entro 15 giorni dal loro arrivo nel territorio d’importazione, nell’UE, in Islanda o Norvegia o in Irlanda del Nord attraverso un posto di controllo frontaliero autorizzato.1
La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve notificare entro un giorno lavorativo l’uscita delle partite dal territorio d’importazione al servizio veterinario di confine, presentandogli il DSCE.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267). ↩
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