Le proteine animali trasformate possono essere esportate, senza autorizzazione, alle condizioni di cui all’allegato IV capo V sezione E punto 1 del regolamento (CE) n. 999/20011.
Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2024/916, GU L, 2024/916, 26.3.2024. ↩
0 commentaries
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.