916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
In caso di partite importate, gli uffici doganali ai posti d’ispezione frontalieri autorizzati verificano se il controllo veterinario di confine prescritto è stato effettuato:
in caso di partite non notificate tramite il sistema «e-dec»;
in caso di partite il cui trasporto deve proseguire e che devono essere notificate a un altro ufficio doganale.
Le partite importate contenenti prodotti animali soggetti a oneri particolari secondo l’articolo 8 vengono rilasciate dall’ufficio doganale imponendo all’azienda di destinazione, conformemente all’articolo 29 capoverso 1, l’onere di notificare l’arrivo della partita entro tre giorni lavorativi dal rilascio della partita da parte del servizio veterinario di confine.1
In caso di partite in transito, gli uffici doganali ai posti d’ispezione frontalieri autorizzati verificano se il controllo veterinario di confine prescritto è stato effettuato.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 411). ↩
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