916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Il servizio veterinario di confine informa l’ufficio doganale di ogni partita importata di prodotti animali soggetti a oneri particolari ai sensi dell’articolo 8.
Subito dopo aver rilasciato una partita, il servizio veterinario di confine comunica all’autorità cantonale competente per l’azienda di destinazione l’avvenuto rilascio mediante TRACES e posta elettronica.
L’autorità cantonale competente informa:
1 mediante TRACES, al più tardi 15 giorni civili dopo il rilascio della partita, il servizio veterinario di confine che ha comunicato il rilascio in merito all’arrivo della partita nell’azienda di destinazione;
per posta elettronica o fax, al più tardi 15 giorni lavorativi dopo il rilascio della partita, l’ufficio doganale competente in merito al ricevimento della notifica di cui all’articolo 29 capoverso 1 o a un eventuale ritardo.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 411). ↩
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