916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Al momento della dichiarazione doganale di partite importate tramite il sistema «e‑dec» viene effettuato un confronto elettronico con i dati contenuti in TRACES e nel sistema informatico OITE (art. 102a ). Con il confronto dei dati si verifica:
1 in caso di partite notificate con un DSCE: se sono state rilasciate dal servizio veterinario di confine;
in caso di partite notificate con un’autorizzazione dell’USAV: se esiste l’autorizzazione.
Se dal confronto dei dati emerge che non c’è alcun rilascio da parte del servizio veterinario di confine oppure non esiste un’autorizzazione:2
la dichiarazione doganale è respinta dal sistema «e-dec» se la partita deve essere importata per via aerea;
una notifica è inviata automaticamente all’autorità cantonale competente nel luogo dell’azienda di destinazione se la partita è importata per via terrestre oppure per via navale sul Reno.
Al momento della dichiarazione doganale di lettere e pacchi contenenti prodotti animali e destinati a privati tramite il sistema «e-dec» è effettuato un confronto elettronico con i dati contenuti nel sistema informatico OITE. Con il confronto dei dati si verifica se la partita soddisfa i requisiti per l’importazione destinata al consumo privato.
Se dal confronto dei dati emerge che la partita non soddisfa i requisiti per l’importazione destinata al consumo privato, la dichiarazione doganale è respinta dal sistema «e-dec».
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 411). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 411). ↩
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