916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
I seguenti prodotti animali possono essere importati soltanto qualora siano trasportati in un’azienda di destinazione che dispone di una corrispondente autorizzazione cantonale:
prodotti animali per i quali esistono condizioni d’importazione armonizzate dell’UE e per i quali, in base a tali condizioni, sussistono rischi più elevati di epizoozie e per l’igiene delle derrate alimentari;
reimportazioni (art. 11);
selvaggina di pelo con la pelle e selvaggina di piuma non spennata (art. 32).
Si applicano gli oneri particolari di cui agli articoli 29 capoverso 1 e 75.
Il DFI designa i prodotti di cui al capoverso 1 lettera a.
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