916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Se è prescritta dalle condizioni d’importazione, la quarantena degli animali deve essere effettuata:
in una stazione di quarantena riconosciuta dal veterinario cantonale competente che soddisfi i requisiti stabiliti dal DFI; oppure
in un effettivo di animali che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 68 OFE1.
Per gli uccelli ornamentali e quelli selvatici, la quarantena deve svolgersi in un’installazione conforme all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 139/20132.
Il veterinario cantonale stabilisce il modo in cui gli animali devono essere trasportati dall’ufficio doganale al luogo di quarantena e lo svolgimento della quarantena. Quando sono decorsi i termini previsti e le analisi degli animali hanno dato un esito soddisfacente, egli decide la fine della quarantena.
L’USAV emana direttive tecniche relative allo svolgimento delle quarantene.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena, versione secondo GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1. ↩
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