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Commenti: Art. 88 | Omnilex
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OITE-PT · Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
Art. 88
Art. 87
Art. 89
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Art. 88
Art. 87
Art. 89
916.443.10
OITE-PT
Federal Council Ordinance
1 gen 2016
Fonte originale
L’USAV gestisce il servizio veterinario di confine.
Il servizio veterinario di confine effettua i controlli prescritti ai posti d’ispezione frontalieri riconosciuti e ordina le rispettive misure.
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