916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Durante lo svolgimento dei controlli deve essere presente al posto di controllo frontaliero un veterinario di confine.
I veterinari di confine devono effettuare personalmente il controllo fisico:
degli animali, ad eccezione degli animali acquatici;
della carne; e
delle frattaglie destinate al consumo umano.
Possono incaricare gli assistenti SVC dello svolgimento di tutti gli altri controlli. Sono responsabili della decisione finale, fatte salve quelle concernenti le partite di cui all’articolo 92 capoverso 2.
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