Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 6 capoverso 3, 7 capoverso 1, 9, 14 capoverso 1, 15a capoverso 2 e 32 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 20051sulla protezione degli animali;
visto l’articolo 44 della legge del 20 giugno 20142sulle derrate alimentari (LDerr);
visto l’articolo 18 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19983sull’agricoltura;
visti gli articoli 24 capoverso 1, 25 capoverso 1, 53a capoverso 2 e 56 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19664sulle epizoozie (LFE);
in applicazione dell’allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 19995tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo),6
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