916.443.11OITE-UEFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Le persone soggette all’obbligo di dichiarazione garantiscono che all’ufficio doganale siano presentati i documenti di accompagnamento, in caso di richiesta, durante un controllo a campione delle partite.
In caso di partite di animali a unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve indicare nella dichiarazione doganale il numero del certificato sanitario secondo TRACES oppure dell’autorizzazione dell’USAV.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 1671). ↩
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