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Commenti: Art. 17 | Omnilex
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OITE-UE · Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord
Art. 17
Art. 16
Art. 18
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Art. 17
Art. 16
Art. 18
916.443.11
OITE-UE
Federal Council Ordinance
1 gen 2016
Fonte originale
Dopo l’immissione in libera pratica, i prodotti animali devono essere trasportati direttamente nell’azienda di destinazione.
Dopo l’immissione in libera pratica, gli animali devono essere trasportati direttamente e senza trasbordo nell’azienda di destinazione.
Se vengono trasportati animali ad unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi, non possono essere caricati altri animali.
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