916.443.11OITE-UEFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
I seguenti sottoprodotti di origine animale possono essere esportati soltanto con un’autorizzazione dell’USAV:
i sottoprodotti delle categorie 1 e 2 ai sensi degli articoli 5 e 6 OSOAn1, eccettuati i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici nonché i campioni commerciali e gli articoli da esposizioni ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) n. 142/20112;
i sottoprodotti di origine animale della categoria 3 ai sensi dell’articolo 7 OSOAN, eccettuati i prodotti di cui all’articolo 39 capoverso 3 OSOAN.
L’USAV rilascia l’autorizzazione se:
allʼesportazione non si oppongono motivi di polizia sanitaria;
l’azienda esportatrice garantisce il rispetto delle condizioni dʼimportazione del Paese di destinazione;
l’azienda esportatrice prova che, in caso di restrizioni alle importazioni da parte del Paese di destinazione, può eliminare i sottoprodotti di origine animale in Svizzera conformemente all’articolo 39 capoverso 2 OSOAN; e
il Paese di destinazione ha approvato l’importazione dei sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2.
Prima di rilasciare l’autorizzazione, l’USAV sottopone la domanda di esportazione al veterinario cantonale competente per lo stabilimento di eliminazione che si occuperebbe dell’eliminazione secondo il capoverso 2 lettera c.