Per i sottoprodotti di origine animale ai sensi degli articoli 27 e 28 destinati a essere eliminati all’estero si applicano, per quanto attiene alla loro raccolta, alla loro identificazione e ai documenti di accompagnamento, ad integrazione degli articoli 19 e 20 OSOAN1, le disposizioni di cui all’allegato VIII capi I–III del regolamento (UE) n. 142/20112.
0 commentaries
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.