916.443.11OITE-UEFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Se gli animali e i prodotti animali non soddisfano le condizioni per l’importazione, il transito o l’esportazione, l’autorità cantonale competente adotta le misure necessarie per proteggere la salute dell’uomo e dell’animale.
1bis. Se un’autorità cantonale constata che vi sono pellicce, prodotti di pellicceria o prodotti derivati dai pinnipedi la cui importazione è vietata, l’UDSC lo comunica all’USAV.1
Se privati o organi diversi dall’UDSC notificano animali o prodotti animali importati o fatti transitare all’interno del territorio d’importazione illegalmente, l’autorità cantonale competente ne informa l’UDSC.
L’autorità può decidere in particolare il respingimento e il sequestro degli animali o dei prodotti animali o l’abbattimento degli animali. L’autorità che ha ordinato un sequestro di animali ricovera gli animali sequestrati in un luogo da essa designato, a spese e a rischio dell’autore dell’infrazione.
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 374). ↩
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