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Commenti: Art. 38 | Omnilex
Law
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OITE-UE · Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord
Art. 38
Art. 37a
Art. 39
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Art. 38
Art. 37a
Art. 39
916.443.11
OITE-UE
Federal Council Ordinance
1 gen 2016
Fonte originale
Devono essere registrate in TRACES le seguenti autorità e persone:
l’USAV;
l’UDSC;
gli uffici dei veterinari cantonali;
gli uffici dei chimici cantonali;
i veterinari ufficiali designati dai veterinari cantonali;
gli ispettori cantonali delle derrate alimentari designati dai chimici cantonali.
La registrazione e il trattamento dei dati in relazione alla registrazione sono effettuate dall’USAV.
Le autorità e le persone registrate devono comunicare senza indugio all’USAV i cambiamenti d’indirizzo.
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