916.443.11OITE-UEFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Per l’importazione e l’esportazione di animali e prodotti animali di cui alla presente ordinanza il sistema informatico OITE contiene i dati di cui all’articolo 102b OITE-PT1nonché i dati sull’esportatore.
Per il rimanente sono applicabili gli articoli 102*°* e 102c –102i OITE-PT.