916.443.14OITEAcFederal Council Ordinance29 dic 2014Fonte originale
Cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera b devono essere accompagnati da un certificato veterinario.
Animali provenienti dal territorio d’importazione oppure da uno Stato o un territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a che dispongono di un passaporto per animali da compagnia e che sono stati vaccinati in modo valido contro la rabbia, possono essere importati o reimportati senza certificato veterinario dopo un soggiorno temporaneo in uno Stato o in un territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera b.1
Cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera b devono essere stati vaccinati in modo valido contro la rabbia. La vaccinazione deve essere iscritta nel certificato veterinario.
Possono essere importati animali di età inferiore a 12 settimane senza vaccinazione antirabbica e animali di età compresa tra 12 e 16 settimane con una vaccinazione antirabbica che tuttavia non è ancora valida secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera a, se:
viene portata con sé una dichiarazione del detentore, conformemente ai requisiti di cui all’allegato 4 numero 5, attestante che, dalla loro nascita, gli animali non sono entrati in contatto con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia; o
gli animali accompagnano la madre dalla quale sono ancora dipendenti e che, secondo il certificato veterinario, prima di partorire gli animali è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 271). ↩
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