Nella presente ordinanza si intende per:
- animali da compagnia: gli animali di cui all’allegato 1 tenuti presso l’alloggio domestico per l’interesse che suscitano o per compagnia;
- detentore: persona fisica che ha, effettivamente e non soltanto temporaneamente, il potere di disporre dell’animale, iscritta come proprietario nel passaporto per animali da compagnia o nel certificato veterinario;
- veterinario abilitato: veterinario che, secondo il rispettivo diritto nazionale, è autorizzato a esercitare le attività previste nella presente ordinanza;
- importazione: introduzione permanente o temporanea di animali da compagnia nel territorio d’importazione;
- 1 territorio d’importazione: il territorio nazionale svizzero, comprese le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir), nonché le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein e Büsingen);
- 2 Paesi terzi : tutti gli Stati, fatta eccezione per gli Stati membri dell’Unione Europea (UE), l’Islanda e la Norvegia, ed escluso il territorio dell’Irlanda del Nord.