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Commenti: Art. 26 | Omnilex
Law
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OITEAc · Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia
Art. 26
Art. 25
Art. 27
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Art. 26
Art. 25
Art. 27
916.443.14
OITEAc
Federal Council Ordinance
29 dic 2014
Fonte originale
Per cani, gatti e furetti importati da Paesi terzi per via aerea diretta, l’UDSC rileva regolarmente:
il numero dei controlli eseguiti;
il numero di animali contestati.
L’UDSC trasmette le cifre rilevate all’USAV.
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