(art. 8 cpv. 1, 9 cpv. 1, 10 cpv. 1, 11 cpv. 1, 12 cpv. 3, 13 cpv. 4, 15 cpv. 4)
1.1 Requisiti tecnici: 1.1.1 chip passivo RFID; 1.1.2 tecnologia HDX o FDX-B conforme alla norma ISO 11784:1996/Amd 2:20101; 1.1.3 leggibile mediante un lettore conforme alla norma ISO 11785:1996/Cor 1:20082. 1.2 Se un animale è munito di un altro microchip, il detentore o la persona autorizzata deve fornire a ogni controllo i mezzi necessari per la lettura dello stesso.
2.1 Il passaporto per animali da compagnia destinato agli animali provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/20133. 2.2 Nei passaporti per animali da compagnia rilasciati da Stati non comunitari, l’emblema dell’UE e i dati che rinviano a essa devono essere sostituiti dai dati concernenti il Paese in questione.
Il il certificato veterinario destinato agli animali provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettere b e c deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/20134.
4.1 Categorie di vaccino ammesse: 4.1.1 vaccino inattivato di almeno un’unità antigenica per dose (norma OMS); o 4.1.2 principio attivo ricombinato esprimente la glicoproteina immunizzante del virus della rabbia in un vettore del virus vivo. 4.2 Requisiti per il vaccino, se viene somministrato: 4.2.1 in Svizzera: omologazione conformemente alla legge del 15 dicembre 20005sugli agenti terapeutici; 4.2.2 in uno Stato membro dell’UE: approvazione per la commercializzazione conformemente alle prescrizioni europee; 4.2.3 in un Paese terzo: il rispetto dei requisiti di cui ai capitoli 1.1.8 e 3.1.18 delManuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres 6dell’Organizzazione mondiale per la salute animale.
Per le dichiarazioni conformemente agli articoli 12 capoverso 3 lettera a, 13 capoverso 4 lettera a e 15 capoverso 4 lettera a si applicano i requisiti di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/20137.
Il testo di tale norma può essere consultato gratuitamente od ottenuto a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;www.snv.ch ↩
Il testo di tale norma può essere consultato gratuitamente od ottenuto a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;www.snv.ch ↩
Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2016, GU L 415 del 10.12.2020, pag. 39. ↩
Cfr. nota a piè di pagina nell’all. 3. ↩
RS 812.21 ↩
Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, versione 2022;www.woah.org> Français > Ce que nous faisons > Normes > Codes et Manuels > Manuel terrestre > Accès. ↩
Cfr. nota a piè di pagina nell’all. 3. ↩
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