Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 24, 25 e 53a della legge del 1° luglio 19661sulle epizoozie (LFE);
in esecuzione dell’allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 19992tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli,3
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