L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 74 capoverso 1, 77 capoversi 2 e 3, 78 capoverso 4 e 95 capoverso 1 della Costituzione federale1;2visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 19883, decreta:
RU 1992 2521 RS 101 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della LF del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631;FF 2009 7425). ↩
FF 1988 III 137 ↩
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