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Commenti: Art. 16 | Omnilex
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OFo · Ordinanza sulle foreste
Art. 16
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Art. 16
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921.01
OFo
Federal Council Ordinance
1 gen 1993
Fonte originale
L’UFAM elabora i dati di base di interesse nazionale per la protezione dalle catastrofi naturali. A tale scopo:
rileva i dati riguardanti la protezione dalle catastrofi naturali;
tiene un inventario delle misure cofinanziate dalla Confederazione;
analizza gli eventi;
allestisce panoramiche.
I Cantoni elaborano i dati di base per la protezione dalle catastrofi naturali sul loro territorio. A tale scopo:
documentano e analizzano gli eventi;
documentano e valutano le opere di protezione;
tengono un catasto degli eventi e delle opere di protezione;
registrano pericoli e rischi;
allestiscono valutazioni dei pericoli e panoramiche dei rischi;
allestiscono pianificazioni globali e, se del caso, pianificazioni di livello superiore.
Designano le zone di pericolo.
Tengono conto dei dati di base rilevati dalla Confederazione e dei suoi aiuti all’esecuzione.
Presentano periodicamente all’UFAM le panoramiche dei rischi e le pianificazioni globali conformemente alle disposizioni.
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