I Cantoni provvedono all’approvigionamento con materiale di riproduzione forestale appropriato.
L’autorità forestale cantonale competente seleziona i popolamenti forestali da cui può essere ricavato materiale di riproduzione forestale. Essa annuncia all’UFAM i popolamenti di raccolta.
L’autorità forestale cantonale competente controlla la produzione a fini commerciali di sementi e parti di piante e rilascia certificati di provenienza.
A scopo forestale si può utilizzare esclusivamente materiale di riproduzione forestale di provenienza comprovata.
L’UFAM consiglia i Cantoni in merito:
alla produzione, all’approvvigionamento e all’utilizzazione di materiale di riproduzione forestale;
alla garanzia della molteplicità genetica;
L’UFAM tiene un catasto dei popolamenti di raccolta ed un catasto delle riserve genetiche.
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