Gli essiccatoi forestali pubblici e privati, i vivai forestali e le aziende commerciali hanno l’obbligo di tenere un registro concernente la provenienza, la lavorazione, la riproduzione, la consegna e le scorte di materiale di riproduzione forestale.
Nelle offerte, sulle merci e nelle fatture essi informano gli acquirenti di materiale di riproduzione forestale in merito alla categoria e alla provenienza dello stesso.
L’UFAM controlla la gestione aziendale. Può avvalersi della collaborazione dei Cantoni.
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