(art. 29 cpv. 4 e 51 cpv. 2 LFo)
- I Cantoni curano:
- la formazione professionale superiore dei forestali e gestiscono le scuole specializzate superiori necessarie a tale scopo;
- la formazione professionale continua del personale forestale in collaborazione con le organizzazioni competenti del mondo del lavoro.
- Prima dell’emanazione o dell’approvazione di prescrizioni sulla formazione dei forestali ai sensi degli articoli 19 capoverso 1, 28 capoverso 2 e 29 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20021sulla formazione professionale è consultato l’UFAM.