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Commenti: Art. 37a | Omnilex
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OFo · Ordinanza sulle foreste
Art. 37a
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921.01
OFo
Federal Council Ordinance
1 gen 1993
Fonte originale
(art. 33 e 34 LFo)
L’UFAM è competente per i rilevamenti dei dati sulle foreste.
In collaborazione con l’FNP, rileva:
nell’inventario forestale nazionale, i dati di base concernenti le stazioni, le funzioni e lo stato delle foreste;
i processi di sviluppo a lungo termine nelle riserve forestali naturali.
Nell’ambito del proprio mandato di base, l’FNP rileva il deterioramento degli ecosistemi forestali mediante programmi di ricerca a lungo termine.
L’UFAM informa le autorità e la popolazione in merito ai rilevamenti.
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