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Art. 37a

921.01OFoFederal Council Ordinance1 gen 1993Fonte originale

(art. 33 e 34 LFo)

  1. L’UFAM è competente per i rilevamenti dei dati sulle foreste.
  2. In collaborazione con l’FNP, rileva:
    1. nell’inventario forestale nazionale, i dati di base concernenti le stazioni, le funzioni e lo stato delle foreste;
    2. i processi di sviluppo a lungo termine nelle riserve forestali naturali.
  3. Nell’ambito del proprio mandato di base, l’FNP rileva il deterioramento degli ecosistemi forestali mediante programmi di ricerca a lungo termine.
  4. L’UFAM informa le autorità e la popolazione in merito ai rilevamenti.

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