(art. 4 e 12 LFo)
Non si considera dissodamento:
- l’impiego del suolo boschivo per edifici ed impianti forestali, nonché per piccoli edifici e piccoli impianti non forestali;
- l’attribuzione di una foresta a zona protetta conformemente all’articolo 17 della legge del 22 giugno 19791sulla pianificazione del territorio(LPT), se lo scopo della protezione è in sintonia con la conservazione della foresta.