Se, nonostante un’intimazione, il beneficiario di indennità o aiuti finanziari assegnati non esegue i provvedimenti previsti o lo fa solo in modo parziale, le indennità o gli aiuti finanziari non sono pagati o sono ridotti.
Se sono stati pagati aiuti finanziari o indennità e il beneficiario, nonostante un’intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo insufficiente, la restituzione è retta dall’articolo 28 LSu1.
Se impianti o installazioni per i quali sono stati accordati indennità o aiuti finanziari sono sottratti al loro scopo, l’UFAM esigere che il Cantone ordini la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento, stabilendo un termine adeguato.
Se la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è retta dall’articolo 29 LSu.