Se la Confederazione è competente per autorizzare il dissodamento, la collaborazione dell’UFAM e dei Cantoni è retta dall’articolo 49 capoverso 2 LFo. I Cantoni sostengono le autorità federali nell’accertamento dei fatti.
Per il calcolo della superficie di dissodamento, determinante per l’obbligo di consultare l’UFAM (art. 6 cpv. 2 LFo), si sommano tutti i dissodamenti:
chiesti nella domanda di dissodamento;
eseguiti per la stessa opera durante i 15 anni precedenti la domanda, o che possono essere ancora eseguiti.
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