Il compenso in natura è fornito con la costituzione di una superficie forestale delle stesse dimensioni della superficie dissodata, in un luogo che presenta condizioni simili dal profilo qualitativo.
Il compenso in natura comprende il terreno occorrente, la messa a dimora di piante come pure tutte le misure necessarie alla garanzia durevole della superficie di compenso.
Le estensioni boschive spontanee e le superfici rimboschite volontariamente che non costituiscono ancora foresta possono essere riconosciute quale compenso in natura.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983). ↩
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