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Art. 11a

922.0LCPFederal Act1 apr 1988Fonte originale
  1. D’intesa con i Cantoni, il Consiglio federale designa corridoi faunistici di importanza interregionale; questi servono a collegare tra di loro gli spazi vitali delle popolazioni di fauna selvatica su una vasta parte del territorio.
  2. Nell’ambito delle rispettive competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono ad assicurare l’integrità e la funzionalità dei corridoi faunistici di importanza interregionale.
  3. Sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per i provvedimenti volti ad assicurare la funzionalità dei corridoi faunistici di importanza interregionale. L’importo dell’indennità dipende dall’estensione dei provvedimenti e dalla necessità di risanamento dei corridoi.

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