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Art. 14

922.0LCPFederal Act1 apr 1988Fonte originale
  1. La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché la popolazione sia sufficientemente informata sul modo di vita degli animali selvatici, sui loro bisogni e sulla loro protezione, con particolare riguardo ai grandi predatori e alla coabitazione con questi ultimi.1
  2. Essi disciplinano la formazione e la formazione continua degli organi di protezione della selvaggina e dei cacciatori. La Confederazione tiene corsi per la formazione continua complementare degli organi di protezione della selvaggina delle zone federali protette.2
  3. La Confederazione promuove lo studio sugli animali selvatici, sulle loro malattie e sul loro biotopo. Per questo scopo, l’Ufficio federale può consentire deroghe alle disposizioni della presente legge concernenti gli animali protetti. Per le deroghe riguardanti gli animali cacciabili sono competenti i Cantoni.
  4. La Confederazione gestisce il Centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della fauna selvatica. Promuove l’informazione del pubblico e può assegnare sussidi a centri di ricerca e ad altre istituzioni d’importanza nazionale al servizio della formazione, della ricerca o della consulenza.3 4bis. In collaborazione con i Cantoni, la Confederazione rileva, predisponendo inoltre la relativa documentazione, gli effettivi dei grandi predatori, il loro ruolo nell’ecosistema e i danni da questi direttamente o indirettamente provocati; informa il pubblico a questo riguardo.4
  5. Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la marcatura di mammiferi e uccelli selvatici.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11;FF 2022 1925,2104).

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 43 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689;FF 2013 3085).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11;FF 2022 1925,2104).

  4. Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11;FF 2022 1925,2104).

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