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Art. 26

922.0LCPFederal Act1 apr 1988Fonte originale

I Cantoni disciplinano il diritto di perquisire i locali e gli impianti e di sequestrare oggetti al fine di garantire l’esecuzione della presente legge. Essi conferiscono alle persone incaricate dell’esecuzione la qualità di funzionari della polizia giudiziaria.

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