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Art. 4

922.0LCPFederal Act1 apr 1988Fonte originale
  1. Chiunque voglia cacciare deve avere un’autorizzazione del Cantone.
  2. L’autorizzazione è rilasciata a chi abbia dimostrato, in un esame stabilito dal Cantone, di possedere le conoscenze necessarie.
  3. I Cantoni possono rilasciare a persone che si preparano all’esame e a cacciatori ospiti un’autorizzazione di caccia limitata ad alcuni giorni.

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