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Art. 6

922.0LCPFederal Act1 apr 1988Fonte originale
  1. I Cantoni possono mettere in libertà selvaggina soltanto se è assicurato un biotopo adeguato ed è garantita una protezione sufficiente.
  2. Non possono essere messi in libertà animali che causano danni ingenti o minacciano la diversità delle specie indigene. Il Consiglio federale designa tali animali.

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