Soltanto le persone esperte secondo l’articolo 177 capoverso 1bisdell’ordinanza del 23 aprile 20081sulla protezione degli animali (OPAn) sono autorizzate a uccidere la selvaggina in libertà nel quadro della caccia, del recupero o di misure ordinate dalle autorità.
Sono considerate esperte le persone che hanno superato un esame cantonale per guardacaccia, un esame cantonale di caccia o un esame riconosciuto come equivalente dal Cantone.