Mediante decisione e previa approvazione dell’UFAM, i Cantoni possono regolare le comunità di riproduzione di stambecchi (colonie) secondo l’articolo 7a della legge sulla caccia.
Nella loro domanda all’UFAM, per ogni colonia di stambecchi indicano:
a. l’evoluzione dell’effettivo negli ultimi tre anni, fornendo il numero di:
1. nuovi nati,
2. giovani animali di entrambi i sessi di uno e due anni di età,
3. femmine di tre anni di età e più,
4. maschi di tre-cinque anni di età,
5. maschi di sei-dieci anni di età,
6. maschi di undici anni di età e più;
b. la giustificazione della necessità di regolazione per:
1. prevenire danni al biotopo, in particolare al bosco, oppure
2. mantenere un effettivo di selvaggina sano;
c. il tipo di misure previste;
d. l’effettivo auspicato.
Per la regolazione di una colonia valgono le seguenti condizioni:
a lungo termine la struttura naturale dell’effettivo in merito a età e sesso deve essere mantenuta;
almeno il 50 per cento degli animali abbattuti deve essere di sesso femminile.
I Cantoni coordinano il censimento annuale degli effettivi e le autorizzazioni per la regolazione di colonie che si estendono su più Cantoni.
L’UFAM accorda l’approvazione al Cantone per ogni colonia per un massimo di quattro anni.
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