L’ammontare degli aiuti finanziari ai Cantoni per la vigilanza e l’attuazione delle misure di gestione del lupo secondo l’articolo 7a capoverso 3 della legge sulla caccia dipende dal numero di branchi presenti nel Cantone.
Il contributo annuo della Confederazione è al massimo di 30 000 franchi per branco; per i branchi il cui areale di attività si estende su diversi Cantoni, il contributo è suddiviso proporzionalmente tra i Cantoni.
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