Gli animali delle specie protette possono essere imbalsamati solo se sono stati trovati morti oppure sono stati uccisi o catturati in virtù di un’autorizzazione cantonale.
Chi vuole imbalsamare animali di specie protette deve farsi registrare nel proprio Cantone.
Chi vuole imbalsamare un animale delle seguenti specie protette deve dichiararlo all’amministrazione della caccia del Cantone da cui proviene l’animale:
tutti i mammiferi protetti;
tutti i podicipidi e le strolaghe;
l’airone purpureo, l’airone nano, la cicogna bianca;
il cigno selvatico e il cigno minore, tutte le oche selvatiche, l’anitra marmorizzata, l’edredone di Steller, la moretta arlecchina, il gobbo rugginoso, il fistione turco, tutte le specie di smerghi;
la femmina dell’urogallo, il francolino di monte, la coturnice, la quaglia;
tutti i rapaci diurni;
il re di quaglie, il chiurlo, il beccaccino;
gli strigiformi;
il succiacapre, il martin pescatore, l’upupa;
il beccafrusone, la passera solitaria, il picchio muraiolo, l’averla grigia, l’averla capirossa.
La dichiarazione deve essere fatta entro quattordici giorni dal momento in cui l’animale è portato nel laboratorio dell’imbalsamatore.
Il commercio a scopo lucrativo di animali protetti imbalsamati e la pubblicità relativa sono vietati. I Cantoni possono prevedere eccezioni per il commercio di vecchi prodotti imbalsamati restaurati.
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