L’autorizzazione di tenere in cattività rapaci è accordata solamente se:
gli uccelli sono tenuti allo scopo di praticare la caccia con il falcone;
è stata accordata un’autorizzazione cantonale per praticare la caccia con il falcone; e
gli uccelli tenuti in cattività per falconeria hanno sufficienti possibilità di volare liberamente conformemente ai loro bisogni naturali.
I rapaci in cattività per falconeria possono essere tenuti:
in una voliera per la muta durante la muta e la nidificazione;
temporaneamente al trolley per garantire che gli uccelli non si feriscano durante il volo;
legati con la pastoia, per una breve durata, in occasione del trasporto, dell’addestramento dei piccoli, dell’addestramento al volo e dell’esercizio della caccia.
La durata dell’uso della pastoia deve essere documentata.
Previa consultazione dell’USAV, l’UFAM emana una direttiva sulla tenuta in cattività di rapaci per falconeria.
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