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Art. 6bis

922.01OCPFederal Council Ordinance1 apr 1988Fonte originale
  1. L’autorizzazione di tenere in cattività rapaci è accordata solamente se:
    1. gli uccelli sono tenuti allo scopo di praticare la caccia con il falcone;
    2. è stata accordata un’autorizzazione cantonale per praticare la caccia con il falcone; e
    3. gli uccelli tenuti in cattività per falconeria hanno sufficienti possibilità di volare liberamente conformemente ai loro bisogni naturali.
  2. I rapaci in cattività per falconeria possono essere tenuti:
    1. in una voliera per la muta durante la muta e la nidificazione;
    2. temporaneamente al trolley per garantire che gli uccelli non si feriscano durante il volo;
    3. legati con la pastoia, per una breve durata, in occasione del trasporto, dell’addestramento dei piccoli, dell’addestramento al volo e dell’esercizio della caccia.
  3. La durata dell’uso della pastoia deve essere documentata.
  4. Previa consultazione dell’USAV, l’UFAM emana una direttiva sulla tenuta in cattività di rapaci per falconeria.

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