Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento)1può, con l’approvazione dei Cantoni interessati, autorizzare la messa in libertà di animali di specie indigene ormai scomparse dalla Svizzera, a condizione che sia dimostrato che:
esiste un biotopo sufficientemente grande adatto alla specie;
sono state prese le disposizioni legali relative alla protezione della specie;
non ne deriva pregiudizio né per la conservazione della diversità delle specie e le peculiarità genetiche né per l’agricoltura e la selvicoltura.
L’UFAM può, con l’approvazione dei Cantoni, autorizzare la messa in libertà di animali di specie protette già esistenti in Svizzera ma minacciate d’estinzione. L’autorizzazione è rilasciata solo se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1.
Gli animali messi in libertà devono essere marcati e annunciati (art. 13 cpv. 4).
Footnotes
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). ↩
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