Il Cantone può rilasciare un’autorizzazione di abbattimento per singoli lupi non appartenenti a un branco che causano danni rilevanti ad animali da reddito o che mettono in pericolo le persone.
Un danno ad animali da reddito causato da un singolo lupo è considerato rilevante se nel suo areale abituale di attività:
sono uccisi almeno sei ovini o caprini nell’arco di quattro mesi; o
è ucciso o gravemente ferito almeno un bovino, un equino o un camelide del nuovo mondo.
Per valutare il danno di cui al capoverso 2, non sono considerati gli animali da reddito sui pascoli di aziende detentrici di animali in cui non sono state attuate a regola d’arte le misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili.
Un pericolo per le persone sussiste in particolare se un lupo si aggira spontaneamente e regolarmente all’interno o nelle immediate vicinanze di insediamenti, mostrandosi troppo poco timoroso nei confronti dell’uomo.
I Cantoni interessati valutano in modo coordinato i danni o le situazioni di pericolo verificatisi sul territorio di due o più Cantoni.
L’autorizzazione di abbattimento deve servire a prevenire altri danni o un’ulteriore messa in pericolo delle persone da parte del lupo in questione. La sua validità deve essere limitata a un massimo di 60 giorni e a un perimetro di abbattimento adeguato. Quest’ultimo corrisponde:
in caso di predazioni di animali da reddito: al settore occupato da animali da reddito all’interno dell’areale abituale di attività del lupo;
in caso di pericolo per le persone: ai luoghi in cui sussiste tale pericolo.
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