Al fine di ridurre al minimo i rischi legati all’immissione in commercio, alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei prodotti da costruzione, il Consiglio federale prescrive a fabbricanti, importatori, distributori e mandatari:
come redigere una dichiarazione di prestazione e una dichiarazione del fabbricante, come metterle a disposizione e per quanto tempo conservarle;
per quanto tempo conservare i documenti tecnici;
come rendere identificabili i prodotti da costruzione per garantirne la tracciabilità nella catena di fabbricazione e di fornitura e risalire all’operatore economico responsabile;
quali informazioni di sicurezza allegare al prodotto da costruzione;
quali misure di controllo e quali misure di correzione deve prendere un operatore economico se i requisiti della presente legge non sono adempiuti o se un prodotto da costruzione presenta potenziali rischi, e come l’operatore economico deve collaborare con gli organi di vigilanza del mercato (art. 29);
quali condizioni vanno adempiute per il deposito e il trasporto dei prodotti da costruzione.
Se immette in commercio un prodotto da costruzione con il proprio nome o marchio o se modifica un prodotto da costruzione già immesso in commercio in misura tale da poterne influenzare la conformità alla prestazione dichiarata, l’importatore o il distributore è soggetto agli obblighi del fabbricante.
Per un periodo stabilito dal Consiglio federale, gli operatori economici, su richiesta, indicano agli organi di vigilanza del mercato tutti gli operatori economici:
che hanno fornito loro un prodotto da costruzione;
a cui essi hanno fornito un prodotto da costruzione.
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