Se un prodotto da costruzione non rientra o non rientra interamente nell’ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata, il fabbricante può chiedere a un organismo di valutazione tecnica di cui all’articolo 17 una valutazione tecnica europea.
Se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempiute, l’organismo di valutazione tecnica ottiene nel rispetto degli obblighi di cui al capoverso 4 secondo le prescrizioni internazionali applicabili un documento per la valutazione europea dall’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica.
In base a un documento per la valutazione europea, l’organismo di valutazione tecnica rilascia una valutazione tecnica europea.
Il Consiglio federale disciplina:
gli obblighi dell’organismo di valutazione tecnica nella procedura per l’elaborazione di un documento per la valutazione europea;
il contenuto e il formato della valutazione tecnica europea; e
i dettagli della procedura per l’elaborazione di una valutazione tecnica europea in base a un documento per la valutazione europea.
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